Il Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ha adottato un provvedimento istitutivo del “Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità” e/o fanno parte rete delle città creative dell’UNESCO, con l’obiettivo di sostenere la ripresa del settore turistico particolarmente colpito dalla crisi generata dalla pandemia di Covid-19 nei Comuni caratterizzati da spiccata vocazione turistico-culturale.
L’istituzione del Fondo risponde prioritariamente all’obiettivo di rilanciare il settore turistico italiano supportando lo sviluppo di progettualità finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale nelle città nelle quali la presenza di siti iscritti nella lista del patrimonio UNESCO rappresenta un fattore determinante di attrattività e competitività turistica. Ove non diversamente specificato, le prescrizioni del presente avviso hanno la medesima validità anche per i comuni facenti parte della rete delle città creative dell’UNESCO.
Oggetto del presente Avviso è il finanziamento di interventi per la valorizzazione dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità e delle Città italiane della Rete delle città Creative dell’UNESCO volti ad incrementare in qualità e quantità l’attrattività e le presenze turistiche nei territori interessati. 2. Tali interventi si sostanziano nella realizzazione di iniziative riguardanti strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale, itinerari turistici, progetti di marketing turistico, nonché opere di tipo edilizio, strutturale o impiantistico e allestimenti funzionali all’incremento della fruizione e dell’attrattività turistica.
Gli interventi per i quali è possibile presentare domanda di finanziamento devono essere finalizzati alla valorizzazione del sistema turistico locale e del sito UNESCO di riferimento, in coerenza con la relativa programmazione regionale.
Per “interventi di valorizzazione del sistema turistico locale e del sito UNESCO di riferimento” devono intendersi: siti turistici: i) infrastrutture dedicate all’accoglienza turistica (infopoint, centro visita, ecc.); ii) sentieri, ciclabili, ecc. iii) spazi e luoghi che danno visibilità alle risorse del territorio; si intendono ricompresi nei siti ammissibili: iv) monumenti naturali; v) aree che ricadono in parchi, riserve, aree protette, siti della Rete natura 2000 (SIC e ZPS); vi) oasi di associazioni ambientaliste; – interventi materiali e immateriali, di cui al successivo comma 2, realizzati nei centri storici, turistici e naturalistici.
A favore del medesimo sito possono essere realizzati più interventi purché distinti e dotati di un’autonomia funzionale (es. realizzazione di una attività di riqualificazione di un bene per finalità turistiche relative al sito; iniziativa promozionale di marketing per la diffusione della conoscenza del “sito”, ecc. Nella definizione di “sito culturale, turistico o naturalistico” possono rientrare anche quei luoghi/spazi ove le attività/funzioni sopra elencate vengano attivate o acquisite attraverso il progetto sostenuto. 2. Le proposte progettuali ammissibili al finanziamento possono pertanto avere ad oggetto le seguenti tipologie di interventi: a) Realizzazione di strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale; b) Realizzazione di itinerari turistici; c) Progetti di marketing ed eventi; d) Opere di carattere edilizio, strutturale o impiantistico funzionali ad accrescere la fruizione e l’attrattività turistica o allestimenti su siti culturali, paesaggistici e naturalistici funzionali ad accrescere la fruizione e l’attrattività turistica.
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