Prende corpo il nuovo welfare per lo spettacolo. A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della Legge di Bilancio 2022, che istituisce e assegna le prime risorse al fondo per il Sostegno Economico Temporaneo, viene pubblicata oggi la terza circolare dell’INPS sull’attuazione del nuovo sistema di welfare dei lavoratori dello spettacolo.
La circolare 163 del 29 ottobre, infatti, chiarisce la portata delle misure in materia pensionistica dei lavoratori assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, con riguardo a:
- il requisito dei contributi giornalieri ai fini dell’annualità di contribuzione;
- la natura delle prestazioni pensionistiche erogabili a fronte dei requisiti contributivi riferibili per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo (ad eccezione di ballerini, tersicorei e coreografi per i quali la contribuzione utile per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia con 20 anni di contributi deve essere complessivamente riferita ad esclusiva attività lavorativa svolta nella specifica qualifica professionale);
- le modalità per la contribuzione d’ufficio; la contribuzione speciale per gli attori cinematografici e dell’audiovisivo;
- la determinazione dell’anzianità contributiva;
- l’annualità contributiva minima richiesta per il diritto alle prestazione, individuata in 90 contributi giornalieri; le modalità di accertamento del requisito dell’annualità di contribuzione e diritto alla pensione;
- i criteri di valutazione della contribuzione del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo; il calcolo delle prestazioni;
- i requisiti di accesso alle pensioni.
Precedentemente la circolare INPS 155 dello scorso 20 ottobre ha chiarito l’ampliamento delle attività che comportano l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che ora includono: le attività di insegnamento retribuite o di formazione, connesse al settore dello spettacolo e svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate; le attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
La circolare INPS 132 del 10 ottobre, infine, ha precisato la prestazione economica di malattia per i lavoratori iscritti al FPLS, chiarendo: la platea degli aventi diritto; i requisiti per il diritto; la decorrenza, la durata e la misura della prestazione; i criteri per calcolare la retribuzione media globale giornaliera, limitandola alle ultime 40 prestazioni giornaliere rispetto alle precedenti 100; le modalità per l’erogazione dell’indennità di malattia.
Fonte: Ufficio Stampa MiC