In ottemperanza alle disposizioni governative di cui all’art. 8 del decreto-legge 24.12.2021 n.221, a far data dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e alle mostre è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (cd. “Super Green pass”) rilasciate a seguito di:
_ avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
_ avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
_ avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Restano esclusi dall’obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, secondo quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.
Inoltre, l’art. 4 del medesimo Decreto Legge dispone a far data dal 25.12.2021 l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto e anche in zona bianca, pertanto, tutti visitatori dovranno essere muniti, almeno, di una mascherina di tipo chirurgico correttamente indossata.
A partire dalla medesima data del 25.12.2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19, in caso di spettacoli o eventi che si svolgano al chiuso o all’aperto nei musei e negli altri istituti e luoghi della cultura è fatto obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2.
Fonte: CoopCulture