Come cambia la normativa dell’Art Bonus con l’approvazione della Legge Delega di Riforma del Terzo Settore – legge 6 giugno 2016, n. 106?
Partendo dal presupposto che l’Art Bonus è un insieme di agevolazioni fiscali sulle donazioni (o erogazioni liberali) effettuate da privati o da imprese a favore di determinati soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore dell’arte e della cultura, ad un primo sguardo sembrerebbe che ad una normativa già frammentaria in partenza si siano aggiunti altri temi, ugualmente frammentati.
Nell’attuale assetto normativo, per fruire di tali agevolazioni è necessario rientrare nelle maglie della disciplina del Testo Unico delle imposte sui redditi, che riconoscono il beneficio fiscale in misura differente sia a seconda della natura giuridica del benefattore – differenziando fra cittadino e impresa che di quella del beneficiario. Questo deve necessariamente essere un ente pubblico, oppure un ente privato che si qualifichi come associazione o fondazione legalmente riconosciuta o come Onlus.
Il regime più favorevole viene accordato sia ad individui che ad imprese che effettuano donazioni per sostenere specifici interventi di restauro, manutenzione di beni pubblici, sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che svolgono attività nello spettacolo, senza scopo di lucro (si tratta di un credito d’imposta pari al 65% della somma donata). Nelle pagine di cronaca sono in effetti numerosi i riferimenti a opere di restauro e riqualificazione concluse grazie ai fondi dell’Art Bonus, da piccole biblioteche riaperte al pubblico ai recuperi di immobili storici ammalorati.
Per quanto riguarda invece il finanziamento del settore privato, il beneficio più consistente è accordato qualora si tratti di donazioni effettuate da imprese a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che promuovono attività di studio di rilevante valore culturale o che organizzano attività culturali per l’acquisto la manutenzione la protezione o il restauro di beni culturali (con la piena deducibilità della somma donata dal reddito imponibile). Viene inoltre accordata una deduzione dal reddito imponibile pari al 10% della somma donata, entro il limite di 70.000 euro annui, a cittadini e imprese che effettuino donazioni ad enti culturali ONLUS (e perché detta qualifica possa essere riconosciuta è necessario che si tratti di enti culturali privati che ricevono apporti economici da parte dello Stato, oppure, qualora non ne ricevano, di enti culturali la cui attività sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate).
L’art. 9 della Legge 106 prevede la razionalizzazione e semplificazione dei regimi di deducibilità o di detraibilità oggi esistenti, al fine di promuovere in modo più omogeneo e meno discriminatorio i comportamenti donativi dei privati e delle imprese. Si tratta di “Detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali” a favore degli Enti del Terzo Settore : le persone fisiche potranno detrarre dall’imposta un importo pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro o in natura per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro, mentre le imprese possano dedurre tali erogazioni dal reddito nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, qualora l’ente privato che le riceve sia un Ente del Terzo settore (ETS), diverso dalle imprese sociali, che dichiari la propria natura “non commerciale”.
Quali saranno gli enti culturali che rientreranno nella nuova categoria degli ETS “non commerciali”?
Si tratterà di enti privati che svolgono in via esclusiva o prevalente “interventi di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e del paesaggio” oppure “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale”, (art. 5, 1° comma, lett. f) ed h) del medesimo schema di decreto.
Queste attività devono essere però svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico, che coprano solo una frazione del loro costo effettivo o che a fronte di tali attività siano riconosciuti apporti economici da parte delle amministrazioni pubbliche.
A beneficiare di queste agevolazioni saranno solo ed esclusivamente enti privati la cui gestione è ispirata a regole di antieconomicità, oppure enti privati finanziati pressoché esclusivamente da contributi pubblici.
Riepilogando: per quanto riguarda gli enti privati, le nuove più consistenti agevolazioni di cui alla riforma spetteranno solo a coloro che faranno donazioni a favore di enti non culturali che si qualifichino come ETS “non commerciali”.
Per quanto riguarda gli enti pubblici, invece, non ci sarà alcun impatto da parte della riforma e rimarrà in vita l’art-bonus per gli specifici interventi da esso previsti oppure la disciplina del Tuir, per altre tipologie di interventi.
Un discorso a parte meritano le imprese sociali operanti in ambito culturale : le donazioni fatte a queste consentiranno ai futuri investitori di godere di agevolazioni fiscali sotto forma di detrazione d’imposta, se persone fisiche; se soggetti Ires di deduzione dal reddito imponibile, a valere sulla “somma investita nel capitale sociale”, ossia somme erogate per acquisire una partecipazione nel capitale dell’impresa sociale stessa. Incentivi fiscali previsti in maniera diretta per favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali.