“Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un disegno di legge che delega il governo alla riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale”. Lo ha annunciato oggi il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, in occasione della visita agli scavi di Pompei per la riapertura della Casa dei Vettii.
Il disegno di legge, presentato alla riunione di oggi dal Ministro Franceschini e dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando, si prefigge di stabilire un trattamento sanzionatorio improntato a una maggiore severità per chi commette delitti contro il patrimonio culturale e introduce strumenti più forti di contrasto del traffico illecito di beni culturali. A riguardo il provvedimento prevede le nuove fattispecie di reato di traffico illecito, possesso ingiustificato di metal detector, illecita detenzione e furto di beni culturali e incrementa le pene per i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ove il fatto abbia ad oggetto i beni culturali. L’aumento delle pene non è fine a se stesso, ma ha un effetto di “trascinamento” utile sugli strumenti processuali, tra i quali l’arresto in flagranza, il processo per direttissima, le intercettazioni telefoniche. Viene inoltre razionalizzata la materia degli sconti di pena e dei benefici per chi collabora con la giustizia e permette il recupero di beni trafugati. Per rendere più efficace la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, viene poi prevista l’introduzione del delitto di distruzione, danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici. Delitto punibile anche a titolo di colpa e procedibile d’ufficio, in considerazione del preminente interesse pubblico alla prevenzione e repressione di queste condotte di reato. Infine, il disegno di legge prevede che le forze dell’ordine e gli ufficiali di polizia giudiziaria siano dotati di strumenti di maggiore efficacia nel perseguire i reati contro il patrimonio culturale. A riguardo, sono estese al delitto di traffico illecito di beni culturali le operazioni sotto copertura e i siti civetta su internet già previste per altre, gravi tipologie di delitti.
“Le nuove norme – ha dichiarato il Ministro Franceschini – introducono strumenti efficaci e moderni per contrastare i reati contro il patrimonio culturale. Vengono previste nuove fattispecie di reati e rafforzati gli strumenti investigativi per consentire indagini ancora più complesse. Un provvedimento molto importante, non solo per l’Italia, ma per l’intera comunità internazionale dal momento che, come è emerso nel corso dei lavori della Conferenza internazionale dei ministri della Cultura di Milano, il terrorismo utilizza il traffico illecito di beni culturali come fonte di finanziamento. Con queste nuove norme l’Italia si pone all’avanguardia a livello internazionale”.
“La riforma tende a dare centralità nell’ambito del sistema penale alla tutela del patrimonio culturale, in piena conformità ai precetti costituzionali”, ha commentato con soddisfazione Orlando al termine della riunione. “La Costituzione infatti impone che si dia prevalenza al patrimonio collettivo storico e artistico rispetto al patrimonio individuale dei singoli. In questa direzione si dà maggiore severità alle sanzioni per i reati che colpiscono il patrimonio culturale e si rendono più incisivi gli strumenti investigativi delle forze di polizia e della magistratura. Inoltre la misura assume particolare rilevanza e attualità essendo il traffico di opere d’arte una delle principali fonti di finanziamento del terrorismo internazionale. In coerenza con questa scelta – ha concluso il Guardasigilli – l’Italia ha sostenuto in sede europea l’inserimento nella direttiva antiterrorismo di specifiche misure in grado di contrastare questo grave crescente fenomeno”.
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
Si tratta di un disegno di legge di delega. I principi e criteri direttivi – come è necessario nella materia penale – sono molto specifici e puntuali. Di conseguenza il decreto legislativo delegato potrà essere predisposto in pochissimo tempo (già durante i lavori parlamentari di approvazione della legge).
La riforma della tutela penale del patrimonio culturale ha tre obiettivi:
1) razionalizzare il sistema;
2) rafforzare – come effetto dell’aumento delle pene – gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine per la prevenzione e la repressione di questi reati (custodia cautelare in carcere, arresto in flagranza e processo per direttissima consentiti per i reati puntiti con pena superiore ai 4 anni; intercettazioni telefoniche consentite per i reati puntiti con pena superiore ai 5 anni; si prevedono, inoltre, azioni sotto copertura e siti civetta per la lotta al traffico di beni culturali);
3) adeguare l’ordinamento italiano ai nuovi standard internazionali e ai nuovi impegni che l’Italia ha assunto in questo ambito (Linee Guida internazionali per la lotta al traffico dei beni culturali, elaborate dalla Commissione Crimine delle Nazioni Unite – CCPCJ – Commission for Crime Prevention and Criminal Justice; Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata – c.d. Convenzione di Palermo; Practical Assistance Tool delle Linee guida elaboratedall’UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime).
Qui di seguito in sintesi le principali novità contenute nel disegno di legge
Si elevano ad autonome fattispecie speciali – delitti di distruzione, danneggiamento nonché di deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici – le condotte oggi punite dal codice penale (in base alla legge Veltroni n. 352 del 1997) come mere aggravanti al danneggiamento e deturpamento (artt. 635 e 639 c.p.), quando abbiano ad oggetto beni culturali, o come mere contravvenzioni (art. 733 c.p.: Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale; art. 734 c.p.: Distruzione o deturpamento di bellezze naturali), con raddoppio delle pene (da 1 a 5 anni, mentre oggi si va da 6 mesi a 3 anni e, per la contravvenzione di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale c’è l’arresto fino a 1 anno o l’ammenda non inferiore a euro 2.065). Si prevede inoltre la punibilità anche a titolo di colpa e la procedibilità d’ufficio. Le fattispecie contravvenzionali vengono conseguentemente abrogate.
Si introduce la nuova, autonoma figura di reato di furto di bene culturale (da 2 a 8 anni; da 4 a 12 se ci sono altre aggravanti; oggi il furto comune aggravato è punto con la reclusione da 1 a 6 anni).
Viene prevista una nuova aggravante (con aumento della pena da un terzo alla metà) per il delitto di devastazione e saccheggio, se ha ad oggetto beni culturali, musei, aree archeologiche.
E’ introdotto un congruo aumento della pena (fino alla metà) per il delitto di ricettazione, quando ha ad oggetto beni culturali (la pena per la ricettazione è la reclusione da 2 a 8 anni).
Viene introdotta una nuova figura di reato, la illecita detenzione di bene culturale, punito con la reclusione fino a 8 anni e con la multa in misura fino a 20.000 euro, per colpire chi, pur estraneo alla ricettazione, acquista e detiene il bene culturale provento di reato conoscendone la provenienza illecita.
Si aumenta la pena (da 1 anno di reclusione più multa da euro 1.549,50 – 77.469 previsti oggi, fino a 2 anni di reclusione e 80.000 euro di multa) per il delitto di violazioni in materia di alienazione.
Si introduce un aggravante per il delitto di uscita o esportazione illecite di bene culturale di rilevante valore (con aumento della pena di un anno nel minimo e nel massimo edittali: anziché da uno a quattro anni, da due a cinque anni di reclusione).
Si introduce la nuova figura di reato contravvenzionale di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree archeologiche.
E’ introdotto un aumento di pena (si passa dalla reclusione da 3 mesi fino a 4 anni più la multa da euro 103 a euro 3.099, alla reclusione da 1 a 6 anni, più la multa fino a 10.000 euro) per il delitto di contraffazione di opere d’arte.
Viene prevista un’aggravante (con aumento della pena fino alla metà) per il delitto di riciclaggio di beni culturali.
Viene introdotta la nuova figura di delitto di traffico illecito di beni culturali (attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali), punito con la pena da 2 a 6 anni di reclusione.
Viene razionalizzata la materia degli sconti di pena e dei benefici per chi collabora con la Giustizia e fa recuperare i beni trafugati.
Viene introdotta una figura generale di aggravante per il caso di danno di rilevante gravità al patrimonio culturale cagionato da uno qualunque dei reati aventi ad oggetto i beni culturali o i beni paesaggistici (con aumento delle pene da un terzo alla metà).
Sono assegnati agli organi di polizia le navi, imbarcazioni, gli aeromobili confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali.
Sono estese al delitto di traffico illecito di beni culturali le operazioni sotto copertura e i siti civetta su internet già previste per altre, gravi tipologie di delitti.
E’ introdotta, per il delitto di traffico illecito di beni culturali, la responsabilità delle persone giuridiche, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, anche con la previsione di una sanzione pecuniaria fino a mille quote, nonché con l’applicazione delle sanzioni interdittive previste nella Sezione II del suddetto decreto.
E’ demandato al decreto delegato la razionalizzazione delle disposizioni in tema di confisca.
Fonte: MIBACT